Appello ai ragazzi per l’uso dei botti e petardi.

Riceviamo dal Preside Nisi e pubblichiamo:

Agli alunni ed ai Genitori
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado

Al Sig. Sindaco
Comune di San Michele Salentino

Al Comando Stazione Carabinieri
San Michele Salentino

Al Comando di Polizia Municipale
Comune di San Michele Salentino

Al sito web www.midiesis.it

Preside Francesco Nisi

Nell’approssimarsi delle imminenti Festività Natalizie, avverto l’esigenza di rivolgere a tutti gli alunni ed ai loro Genitori una raccomandazione ed un invito ad un opportuno controllo sull’uso indiscriminato e pericoloso dei botti e dei petardi. Richiamo tutti al senso di responsabilità per la oggettiva pericolosità dei prodotti di cui sopra. Anche le semplici “miccette”, se mal utilizzate, possono costituire pericolo per la propria ed altrui incolumità.

Confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, facciamo in modo che occasioni di festa e di divertimento, quali sono le vacanze di Natale, non debbano, in nessun modo, essere turbate o addolorate da incidenti causati dall’utilizzo dei botti.

E’ superfluo voler sottolineare che esiste un oggettivo pericolo, anche per i semplici petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre, di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevanti entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito. Il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dar luogo a detonazione quando gli stessi utilizzati in luoghi affollati o da bambini.

Inoltre, l’accensione e lo scoppio di tali oggetti possono determinare conseguenze negative a carico degli animali domestici (cani, gatti, ecc.), in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un’evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli, così,  anche ai rischi di allontanamento o smarrimento.

Mi preme infine lanciare un messaggio: perché non utilizzare in beneficenza i soldi spesi per l’acquisto di tale materiale esplodente, alleviando così il disagio di quanti non hanno da mangiare nemmeno a Natale? Pensiamo ai tanti bambini del mondo!

Informo gli alunni e le famiglie che i ragazzi sorpresi, anche per strada, ad utilizzare botti, anche i più semplici, saranno oggetto di valutazione negativa. Ma al di là di tali strumenti coercitivi e punitivi, intendo appellarmi soprattutto al senso di responsabilità individuale e collettivo, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che la tradizione dei botti può avere per la sicurezza propria e degli altri.

Un Commento a “Appello ai ragazzi per l’uso dei botti e petardi.”

  • midiesis:

    Anche quest’anno, visto il successo del precedente anno, l’Amministrazione Comunale ho emesso una ordinanza sulla questione:

    Ordinanza n° 59 /2011 Reg. Gen. del 29.11.2011
    ORDINANZA SINDACALE
    Oggetto: Divieto di utilizzo di petardi,botti e artifici pirotecnici sulle aree pubbliche del territorio del Comune di San Michele Salentino.
    IL SINDACO
    Considerato che specialmente in determinati periodi dell’anno (ricorrenze di tutti i Santi- Natale- fine/inizio anno etc. ) vengono accesi per lo più indiscriminatamente e maldestramente botti ed altri tipi di esplosivi non configurabili come giocattoli pirici il cui effetto esplosivo è secondario e non ha alcun potere distruttivo ed offensivo;
    esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiale esplodente, che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici;
    l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;
    serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un’evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;
    possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive;
    Preso atto che esplosivi quali petardi, mortaretti, bombe carta, razzi con scoppio, sigarette fischianti, razzi con pistola, super rocchetti a mano con scoppio, girandole e simili costituiscono pericolo oltre che per la persona che li esplode alla pubblica altrui incolumità;
    Precisato :
    • Che gli artifici pirotecnici ad effetti illuminanti ( bombolette a strappo- petardini da bollo-bombe da tavolomiccette sciolte e simili), aventi particolari caratteristiche di innocuità non rientrano nelle previsioni delle materie esplodenti e possono essere venduti liberamente a chiunque da tutti coloro che esercitano l’attività commerciale del settore “ non alimentare”;
    • Che i giocattoli esplosivi rientranti nella 4^ e 5^ categoria di cui all’art. 82 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635-Regolamento di esecuzione t.u.l.p.s. possono essere venduti solo in armeria secondo il quantitativo risultante dal registro ( art. 35 tulps);
    Dato atto che per “incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.
    Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto;
    Considerato che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell’anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplodenti;
    il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;
    Atteso che l’Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere, nel periodo antecedente il Natale, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Municipale e ultimamente anche l’Autorità scolastica;
    Rilevato che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al
    pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;
    VISTA la circolare 11.01.01 n° 559 del Ministero dell’ Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.
    VISTO l’art. 54 del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i;
    VISTO l’art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00;
    VISTA la L. 24.11.81 n° 689;
    VISTA la L. 24.07.08, n° 125;
    VISTA la L. 15.07.09, n° 94.
    ORDINA
    ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico con particolare riguardo alla Piazza Marconi e alla Villa Comunale.
    IL DIVIETO
    Di accensione,di lancio e di sparo di materiale pirotecnico,ove si trovino delle persone,e in particolare in prossimità di scuole,uffici pubblici,luoghi di culto;
    Eventuali deroghe all’uso di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall’ Amministrazione Comunale, su richiesta scritta e motivata, nell’ambito della tenuta di particolari manifestazioni.
    L’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a €500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’ Autorità Giudiziaria.
    Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’ art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i. Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano “declassificati” contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.
    Al personale del Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica la vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza.
    DISPONE
    Che il presente provvedimento venga pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e che, venga pubblicato sul sito internet del Comune di San Michele Salentino.
    Di inviare, la presente ordinanza:
    - al Locale Comando Stazione Carabinieri di San Michele Salentino.
    A norma dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o di violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di
    Lecce o, in via alternativa, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art.8 e seguenti della legge 24 novembre 1971 n. 1199.
    IL SINDACO
    Dr. Alessandro TORRONI
    IL CAPO SETTORE P.M.
    Dr. Angelo Raffaele FILOMENO

Hockey su prato a San Michele S.no

Laureati con 110 (e lode)

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