INSIEME PER UNA ENFITEUSI SOSTENIBILE
Riceviamo da Domenico Galetta, Presidente dell’Associazione PRO ENFITEUSI SOSTENIBILE, e di seguito pubblichiamo:
“INSIEME PER UNA ENFITEUSI SOSTENIBILE”, è la denominazione del progetto proposto dall’Associazione “Pro Enfiteusi Sostenibile” a tutti i soggetti, pubblici e privati, che intendano aderirvi. L’adesione (non comporta oneri) si concretizza con la sottoscrizione di un “Protocollo d’Intesa” tra quanti, condividendone gli obiettivi, intendano sostenerlo. Più aderenti ci saranno, più rappresentativa sarà la richiesta oggetto del progetto, più possibilità di successo ci saranno.
Ma, cosa prevede il progetto? Prevede come riformare concretamente le leggi sull’enfiteusi. Infatti, recependo il suggerimento di alcuni parlamentari, che avevano manifestato le loro perplessità e difficoltà a farsi sostenitori di precedenti richieste formulate con molta approssimazione, in maniera generica o contraddittoria, l’Associazione si è dotata di un corpus normativo da presentare (tramite “l’Intesa”) al Governo per emendare le leggi sull’enfiteusi con una procedura d’urgenza (un decreto legge). È un testo normativo che si compone di poche ma significative modifiche che si sintetizzano qui di seguito, posponendo a margine il testo letterale, dal contenuto assolutamente tecnicistico.
Due cose vanno intanto premesse:
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l’enfiteusi è un istituto giuridico che non si può abrogare (i negazionisti se ne dovranno fare una ragione, altrimenti non risolveremo mai il problema);
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ogni modifica, integrazione, abrogazione, non può prescindere dalle statuizioni della Corte Costituzionale del 1966, 1997, 2008.
Ciò premesso, qualora venissero recepite, le modifiche richieste prevedono che:
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Il capitale di affrancazione non dovrà essere più oggetto di mercanteggiamento o dipendente da valutazioni discrezionali di periti od altri, ma, sarà pari al valore determinato ai fini IMU, ridotto del 50% per la presenza dell’enfiteusi;
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Nei processi di affrancazione il Giudice dovrà accertarsi della legittimazione processuale dell’eventuale convenuto (concedente) e quindi verificare se egli ha assolto agli obblighi previsti dal 3° comma dell’art. 967 del codice civile (se c’è stata alienazione del diritto, “l’acquirente non può pretendere l’adempimento degli obblighi dell’enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l’alienazione”);
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Qualora dalle risultanze dei Registri Immobiliari non risultino iscrizioni e trascrizioni riferentisi all’ultimo ventennio a favore di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, il Giudice riconosce la mancata sussistenza del diritto e dispone con proprio decreto la cancellazione di ogni intestazione riguardante i diritti in oggetto (“Le risultanze catastali non possono avere, di per sé, decisivo valore probatorio per l’ovvia considerazione che non vi è alcuna certezza in ordine alla correttezza dell’indicazione” – Cass. penale, Sez.III, 6/10/2008, n.38044).
Insomma, trattasi di una proposta concreta, realistica, celere, migliorabile con il contributo di quanti vogliono veramente prodigarsi per risolvere il problema, e soprattutto aperta a tutti e mai polemica o contrappositiva.
P.S. Il Comune di San Michele Salentino ha già approvato lo schema di Protocollo di intesa con Deliberazione G.M. n.166 del 28/11/2022
Domenico GALETTA
Presidente dell’Associazione Pro Enfiteusi Sostenibile
TESTO EMENDATIVO DELLE NORME SULL’ENFITEUSI
Disposizioni in materia di enfiteusi e livello
(Per una corretta e contingente applicazione delle norme in materia di enfiteusi e livello a causa della vetustà dell’istituto e per le censure opposte dalla Corte costituzionale)
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L’art. 1 della legge 22/7/1966, n. 607 è sostituito dal seguente:
“I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono superare l’ammontare corrispondente alla quindicesima parte del capitale di affrancazione.
I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma.
I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati.
L’ammontare del capitale di affrancazione è pari alla rendita catastale rivalutata ai fini della determinazione della base imponibile per il pagamento dell’imposta unica comunale”.
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All’art. 3 della legge 22/7/1966, n. 607, dopo le parole “compreso il creditore ipotecario.” Aggiungere le parole: “La loro legittimazione deve essere comprovata previo deposito della documentazione relativa all’assolvimento degli obblighi previsti dall’ultimo comma dell’articolo 967 del codice civile.”
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Al secondo comma dell’art. 4 della legge 22/7/1966, n. 607, dopo le parole “il Pretore”, sopprimere la locuzione “,inteso se del caso un consulente tecnico,” e dopo le parole “determina la somma” aggiungere “secondo il calcolo previsto dal precedente art.1,”.
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All’art. 4 della legge 22/7/1966, n. 607, prima dell’ultimo comma, aggiungere il seguente sesto comma:
“Qualora dalle risultanze dei Registri Immobiliari non risultino iscrizioni e trascrizioni riferentisi all’ultimo ventennio a favore di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, il Giudice riconosce la mancata sussistenza del diritto e dispone con proprio decreto la cancellazione di ogni intestazione riguardante i diritti in oggetto.”
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All’art. 16 della legge 22/7/1966, n. 607 aggiungere il seguente secondo comma:
“I giudizi di affrancazione possono essere parimenti riassunti ogni qualvolta subentrino condizioni di maggior favore per l’enfiteuta”.
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All’art. 2 della legge 18.12.1970, n.1138, dopo le parole “Ai fini dell’applicazione”, sopprimere le parole “del primo e dell’ultimo comma” e dopo le parole “alle enfiteusi rustiche”, sostituire le parole “costituite successivamente al 28 ottobre 1941” con le parole “e urbane”.
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L’art. 5 della legge 18.12.1970, n.1138 è abrogato.
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L’art. 6 della legge 18.12.1970, n.1138 è abrogato.
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All’art. 9 della legge 18.12.1970, n.1138 sostituire le parole finali “a 15 volte l’ammontare del canone” con le parole “al capitale di affrancazione”.
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All’art. 1 – comma 747 – della legge 27/12/2019, n. 160 aggiungere il seguente capoverso:
“d) per i terreni agricoli, aree urbane ed edificatorie gravati da vincoli enfiteutici”.
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