Portabilità e risarcimento (di Michele Salonna)

Riprendiamo dopo un po’ di tempo gli interventi nella rubrica relativa alla difesa dei consumatori, parlando di una interessante sentenza del Giudice di Pace di Brindisi sulla portabilità del proprio numero di telefono.

Tutti sappiamo che se vogliamo cambiare gestore telefonico e conservare il numero, lo possiamo fare ricorrendo alla portabilità del numero, come stabilito da una delibera del 1999 n.44 dell’autorità per le garanzie nelle comunicazione.

Dalla lettura del relativo sito possiamo avere delle informazioni importanti e cioè la procedura di portabilità del numero mobile prevede che il cliente si rivolga al nuovo operatore (detto operatore ricevente) per richiedere la prestazione.

L’operatore ricevente (recipient) raccoglierà i dati del cliente e la documentazione necessaria alla fornitura della prestazione. E’ cura dell’operatore ricevente comunicare l’acquisizione e la data di passaggio da una rete all’altra del numero oggetto di portabilità agli altri operatori mobili e, in particolare, al vecchio operatore (detto operatore cedente).

Per quanto concerne i dati forniti dall’operatore ricevente all’operatore cedente (donating), quest’ultimo è tenuto a trattarli con la massima riservatezza e a utilizzarli esclusivamente ai fini dell’attivazione della prestazione.

Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema, l’Autorità ha stabilito la durata massima del periodo di realizzazione della prestazione di MNP. La delibera n. 78/08/CIR stabiliva che tale periodo non superasse i tre giorni lavorativi. Il regolamento contenuto nella delibera n.147/11/CIR, oltre a ridurre tale periodo a un giorno lavorativo, ha anche limitato ad un giorno lavorativo il periodo di attivazione riconoscendo, inoltre, qualora il limite del periodo di attivazione non fosse rispettato, il diritto dei clienti ad essere indennizzati.

Nel caso riportato non solo non vi era stato il passaggio tra le due compagnie telefoniche, nonostante fossero passate 7 mesi dalla richiesta, ma il malcapitato ha dovuto rivolgersi ad un terzo gestore e cambiare numero. Però il consumatore ha avuto giustizia perché, dopo un iter giudiziario,ha ottenuto un risarcimento danni consistente di €4400 a compagnia telefonica per non aver posto in essere la migrazione al gestore richiesto.

Michele Salonna

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