Elezioni Amministrative 2017 a San Michele Salentino

Con la legge 7 aprile 2014 n. 56, sono cambiate alcune disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e le composizioni degli organi di governo nei Comuni fino a 10mila abitanti. Si riportano di seguito alcune novità che ci riguardano direttamente (l’11 giugno 2017 si vota anche a San Michele Salentino) e che rientrano nella tipologia dei comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti.

L’elezione del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo. Così, nella scheda, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato sindaco.

Ogni elettore può:

a) votare per il candidato sindaco, segnando il relativo contrassegno;
b) esprimere, nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, uno o due voti di preferenza scrivendo, nella righe stampate sotto il medesimo contrassegno, il cognome di non più di due candidati alla carica di consigliere compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di due preferenze, esse  devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Nei comuni fino a 5.000 abitanti è espresso un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista collegata al candidato a sindaco prescelto, scrivendo il cognome nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

Quando l’elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s’intende validamente votata:

a) la lista a cui appartiene il candidato votato;
b) il candidato a consigliere votato;
c) il candidato sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato.

Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto “voto disgiunto”.

Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato. La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del sindaco.

Il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.

Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

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