Omicidio stradale, i veicoli equiparati alle armi (di Michele Salonna)

Da circa due settimane è in vigore la legge n. 41 del 23 marzo 2016, “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali”.

Una legge travagliata e dagli effetti molto importanti sulla vita degli automobilisti in genere e di tutti noi, che merita la nostra massima attenzione, per la gravità delle sanzioni comminate.

Incominciamo precisando che sono stati introdotti e disciplinati due tipi di reati;    il reato autonomo  di omicidio stradale (art. 589-bis) e di lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis)

Nel caso in cui con un veicolo si uccide una persona, ci sono tre livelli di pena in relazione alla diversa gravità dei comportamenti:

a) la pena va da 8 a 12 anni per l’omicidio stradale, nel caso di guida in stato di ebrezza superiore a 1,5 grammi per litro ed in caso di assunzione di stupefacenti;

b) la pena inflitta  va da 5 a 10 anni, nel  caso di  tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro; vengono equiparati a tale situazione, l’eccesso di velocità, l’attraversamento con il semaforo rosso, la circolazione contromano, l’inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua;

c) la pena va da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi.

Nel caso in cui l’investitore che ha causato la morte, fugge, vi è un aumento di pena che va da un terzo a due terzi.

Anche per le lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis) la fascia sanzionatoria varia in funzione del tasso alcolemico rilevato e della gravità della violazione:

  • in caso di ebrezza superiore a 1,5 grammi per litro e uso di stupefacenti, per le lesioni gravi la pena va da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni;
  • in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti particolarmente gravi (eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua) le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da 2 a 4 anni;
  • negli altri casi le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno e le gravissime da 1 a 3 anni; anche per le lesioni l’aggravante per la fuga va da un terzo a due terzi.
  • Altrettando significativo è il discorso sulla revoca della patente che nel caso di  omicidio stradale è prevista  per una durata variabile  condizionata dalla gravità del fatto e varia da un minimo di 10 anni ad un massimo di 30 anni.

Per gli incidenti stradali che pur non causando la morte provocano delle lesioni,  la revoca è per 5 anni, che salgono fino a 10 in caso di precedenti per droga ed alcool ed a 12 anni in caso di fuga.

Da non sottovalutare la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza per l’omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ebrezza grave (con limite alcolemico superiore a 1,5gr/litro) e sotto l’effetto di stupefacenti.

Michele Salonna

 

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