Difesa dei consumatori: le chiamate promozionali indesiderate (di Michele Salonna)

Riporto un articolo pubblicato sul sito del Garante della privacy relativo alle chiamate promozionali indesiderate verso utenze fisse e mobili. Ogni giorno e nelle ore più strane, specialmente nell’ora di pranzo, siamo disturbati da chiamate pubblicitarie. Come possiamo difenderci da queste invadenze? Il Garante illustra la materia con una serie di domande e risposte.

1 – Come ci si può difendere dalle chiamate promozionali indesiderate?

Se l’utenza è pubblicata negli elenchi telefonici, l’intestatario può chiedere al suo gestore telefonico che essa venga rimossa dagli elenchi, così da renderla “riservata” e dunque non più visibile.

In alternativa, può iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO), lasciando così la sua utenza presente negli elenchi telefonici, ma non più utilizzabile per fini promozionali.

2 – Cos’è il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO)?

È un registro istituito a tutela degli abbonati telefonici che non vogliono ricevere chiamate pubblicitarie, ma che al tempo stesso desiderano rimanere sugli elenchi telefonici ed essere reperibili per le comunicazioni interpersonali. Iscrivendosi al registro un abbonato esercita il diritto “ad opporsi al trattamento” dei suoi dati personali a fini promozionali previsto dal Codice della privacy.

3 – Chi gestisce il Registro?

La gestione del Registro è stata affidata alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB), organismo che opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

4 – Chi può iscriversi al Registro?

Al Registro può iscriversi solo l’intestatario di un’utenza (fissa o mobile, privata o aziendale) pubblicata negli elenchi telefonici. Se l’utenza, invece, non compare negli elenchi ed è quindi “riservata” (come accade per la maggior parte delle utenze di telefonia mobile, raramente presenti negli elenchi), l’intestatario non può iscriverla al Registro.

5 – L’iscrizione al Registro ha un costo?

No, l’iscrizione al Registro è gratuita.

6 – Come ci si iscrive al Registro?

Ci si iscrive al Registro rivolgendosi alla FUB nelle seguenti, cinque modalità:· numero verde: 800.265.265;

· e-mail: abbonati.rpo@fub.it;· fax: 06.54224822;

· raccomandata indirizzata a “gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni-abbonati/ ufficio Roma Nomentano – casella postale 7211 – 00162 Roma (Rm)”;

· tramite il sito www.registrodelleopposizioni.it, compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato”.

7 – Quando  diventa effettiva l’opposizione?

L’opposizione, e quindi il divieto di utilizzare la propria utenza a fini promozionali, diventa effettiva trascorsi 15 giorni dal momento dell’iscrizione al Registro.

8 – L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata periodicamente?

L’iscrizione ha una durata indeterminata. Rimane efficace fino alla sua revoca da parte dell’intestatario dell’utenza, che può essere esercitata in qualsiasi momento.

9 – Cosa fare se si ricevono chiamate promozionali nonostante l’utenza telefonica sia riservata o iscritta al Registro?

Se l’utenza, nonostante non sia in elenco o sia iscritta da oltre 15 giorni al Registro, continua ad essere contattata per fini promozionali, l’intestatario può rivolgersi al Garante segnalando le chiamate promozionali ricevute attraverso un apposito modulo (cfr. punto 14).

Prima di fare la segnalazione al Garante, è bene verificare di non aver prestato il consenso alla ricezione di chiamate promozionali a chi ha effettuato la chiamata (cfr. punto 10).

10 –  Cosa succede se l’utenza è “riservata” o iscritta al Registro, ma l’intestatario ha comunque prestato a uno o più specifici soggetti il consenso a ricevere chiamate promozionali?

In questo caso l’intestatario può opporsi in qualunque momento alla ricezione delle promozioni. Deve rivolgersi direttamente a chi lo ha contattato ed esercitare nei confronti dello stesso il diritto di opposizione previsto dalla normativa. Va ricordato, infatti, chi abbia acquisito il consenso dell’intestatario dell’utenza, può effettuare le chiamate promozionali senza consultare il Registro.

11 – In che modo possono essere utilizzate per effettuare chiamate promozionali le numerazioni pubblicate in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (es. albi professionali)?

In questo caso gli operatori di telemarketing possono effettuare le chiamate promozionali senza acquisire il consenso degli intestatari delle numerazioni utilizzate solo se la specifica disciplina di riferimento prevede espressamente che le numerazioni possano essere utilizzate per attività di marketing oppure se le promozioni riguardino prodotti o servizi direttamente collegati all’attività svolta dagli intestatari delle utenze. Resta ferma in ogni caso la possibilità per gli utenti di opporsi in qualunque momento alla ricezione delle chiamate promozionali.

12 – Queste regole valgono anche nel caso in cui la chiamata promozionale venga effettuata con dischi preregistrati o comunque senza l’intervento di un operatore?

No, perché in questi casi occorre sempre un consenso specifico alla ricezione di chiamate promozionali automatizzate.

13 – In che modo si richiede l’intervento del Garante?

Per far sì che il Garante sia messo in grado di avviare un’istruttoria, è necessario indicare l’utenza interessata, sulla quale sono state ricevute le chiamate promozionali, la data e l’ora della chiamata e la società i cui prodotti o servizi sono stati pubblicizzati nel corso della chiamata.

Se conosciuto, deve essere indicato nella segnalazione al Garante anche il numero dal quale è stata effettuata la chiamata. Questo rende più agevole l’accertamento da parte dell’Autorità.

14 -) Esistono dei moduli per rivolgersi al Garante?

Per semplificare la procedura, l’Autorità ha predisposto due moduli, uno per le utenze riservate, l’altro per le utenze iscritte al Registro. Questi, una volta compilati, possono essere inviati al Garante nelle seguenti modalità:

· fax: 06.69677.3785· e-mail: urp@gpdp.it o urp@pec.gpdp.it;· raccomandata indirizzata a  “Garante per la protezione dei dati personali / Piazza di Monte Citorio, 121 / 00186 Roma”.

15 – Cosa può fare il Garante?

Una volta verificato che la segnalazione contenga elementi sufficienti (cfr. punto 13), il Garante avvia l’accertamento sul rispetto della normativa in materia, rivolgendosi alle società che, direttamente o indirettamente, hanno effettuato la promozione telefonica.

All’esito dell’istruttoria, qualora sia accertata la violazione, l’Autorità interviene, anche con sanzioni che vanno da 10 mila a 120 mila euro.

16 – Chi può rivolgersi al Garante?

A seguito di alcune modifiche apportate al Codice privacy alla fine del 2011, attualmente soltanto le persone fisiche hanno la possibilità di effettuare segnalazioni all’Autorità.

Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, infatti, pur potendo iscriversi al Registro, non possono avvalersi degli strumenti di tutela previsti dal Codice (reclamo, segnalazione e ricorso), ma debbono far valere le proprie ragioni necessariamente davanti all’autorità giudiziaria.

17 – La segnalazione al Garante ha un costo?

No, la segnalazione è gratuita.

 

6 Commenti a “Difesa dei consumatori: le chiamate promozionali indesiderate (di Michele Salonna)”

  • Pietro:

    Ciao Michele,
    sono Pietro Azzarito.
    Mi chiedevo se potresti aiutarmi a risolvere una disputa con Fastweb.
    t
    Ti saluto e ti ringrazio per la tua attenzione

  • michele:

    ciao Pietro.
    Quando vuoi ci possiamo incontrare e visionare la documentazione in tuo possesso .
    A presto
    michele salonna

  • Pietro:

    Prima di tutto di ringrazio per la indiscussa cordialità e disponibilità che ti distingue. Quindi vado subilo al sodo.
    Ho chiesto la recessione del contratto di telefonia fissa di Fastweb, dopo essere stato loro cliente per circa 3 anni, e loro mi hanno addebitato un costo di circa 70 €uro.
    ” Importo per dismissione servizi FASTWEB: le Condizioni Generali di Contratto (Art 16,1) prevedono che:
    “In qualsiasi momento il Cliente receda dal Contratto, FASTWEB avrà diritto di ottenere dallo stesso, il pagamento di un importo per il ristoro dei costi di disattivazione sostenuti. Tali costi di disattivazione variano in funzione della tipologia di recesso e di cessazione richiesta.” Per conoscere i dettagli ed i costi aggiornati la inviatiamo consultare la sezione Privacy e Trasparenza sul portale http://www.fastweb.it
    Ora, quello che io mi chiedo è se è lecito addebitare i costi di un abbonamento durato 3 anni.
    So che avrei dovuto leggere le varie clausole etc etc, è solo che mi sembra un sopruso inserire certe clausule e che le trovo ingannevoli. E’ come far pagare una punizione ad un cliente soltanto perchè ha deciso di abbandonare il servizio. Questo “costo di disattivazione” poi apre una marea di ingiustizie: e se il cliente non ha più la possibilità sopportare il costo di un abbonamento telefonico . . . si dieve ritrovare a pagare un “costo di disattivaizone” che non può permettersi?
    E se “il costo di disattivaizone” fosse stato di 1 milione di €uro, avrei dovuto pagare 1 milione di €uro? Chi controlla e chi decide se il “costo di disattivazione” è alto o meno?
    Come al soito siamo soli in una jungla norme decise arbitrariamente da grande aziende forti del fatto che l’assenza delle norme faccia fare loro quello che vogliono.
    Ti ringrazio nuovamente per prestato attenzione a questo mio sfogo.
    Ciao,
    Pietro

  • michele salonna:

    Ti ringrazio per gli apprezzamenti personali.
    Il problema che mi sottoponi riguarda una vecchia questione che inizia con la legge Bersani del 2007 che ha abolito, UFFICIALMENTE, le penali applicate a seguito di disdetta; in realtà, gli operatori telefonici approfittando dell’art. 1 c. 3 del decreto, che prevede l’applicazione di una tariffa di chiusura a titolo di rimborso per le spese sostenute dal gestore a seguito della cessazione dei servizi, hanno, di fatto, cambiato nome, a queste richieste di denaro; quelle che prima si chiamavano penali, oggi sono identificate nei costi di disattivazione, con l’intento di scoraggiare l’utente a presentare la disdetta.
    Ma questi costi, vanno pagati oppure no?
    L’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha specificato che i costi di disattivazione vanno specificati in maniera chiara nelle proposte commerciali, sul sito ufficiale della compagnia e nelle Condizioni Generali di Contratto.
    Leggendo le linee guida della direzione tutela dei consumatori esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge , si chiariscono punto per punto i casi in cui si applica la Bersani.
    Vediamo velocemente i punti salienti:
    - Sono soggetti ad abolizione delle penali tutti i contratti per adesione, ovvero tutti quelli per i quali l’utente può firmare o non firmare senza poter apporre alcuna modifica.
    • L’utente può esercitare il diritto di recesso in ogni momento, fermo restando che la durata minima contrattuale vincola inderogabile esclusivamente l’operatore.
    • Il consumatore, ancora dalla lettura del contratto, deve conoscere i costi eventualmente dovuti in caso di disdetta del contratto;
    • L’operatore deve procedere alla disattivazione entro 30 giorni dalla richiesta;
    • L’utente non deve versare alcuna penale per il recesso dal contratto, fatti salvi i costi effettivamente dimostrabili;
    • I costi di disattivazione, comunque, non sono mai dovuti per i casi di passaggio da un operatore a un altro (c.d. “migrazione” o “portabilità”).
    Dalla lettura del tuo caso dovremmo puntare sull’ultimo punto e cioè poiché sicuramente sei “migrato” presso un altro operatore, NON DEVI PAGARE i Costi di attivazione.
    Se vuoi possiamo vederci lunedì prossimo presso lo studio Cordari alle 18,30 ed inviamo un reclamo formale alla Fastweb come movimento difesa del cittadino e comunque valutiamo complessivamente la situazione
    A presto

  • Pietro:

    Andrebbe bene Giovedì alla stessa ora? O comunque a qualsiasi altro orario sempre di giovedì?
    E’ l’unico pomeriggio in cui non lavoro.
    E ancora . . in quale via si trova lo studio Cordari?
    Grazie.

  • midiesis:

    Vi mando in privato gli indirizzi mail così potete concordare direttamente.

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