Sulla questione vendita/ricavi materiali riciclabili (di Edmondo Bellanova)

Dopo un momento difficile, piano-piano, cerco di riprendere la normale routine  e stando attento a non indugiare in discussioni politiche (mal sopportate dal sig. Pietro) e in confessioni con autoanalisi pre-candidatura (richieste da De Vitis), cogliendo l’esortazione di “Midiesis” a restare sull’argomento dei ricavi  provenienti dalla raccolta differenziata,  riporto il testo dell’art. 52 del Capitolato Prestazionale e Disciplina degli oneri redatto dall’ATO BR2 il 25.01.2006 in  espletamento della gara  d’appalto per l’assegnazione del servizio gestione rifiuti urbani.

Articolo 52 – Proprietà dei rifiuti e destinazione dei ricavi da vendita dei rifiuti riciclabili

Anche le frazioni riciclabili e le materie di rifiuto suscettibili di riciclaggio e/o reimpiego, come materie prime, gestite eventualmente dall’Autorità o dai Comuni e provenienti da servizi oggetto della concessione, vengono conferite al concessionario che beneficerà dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali riciclati e/o reimpiegati.

Il concessionario deve espressamente evidenziare tali ricavi e/o costi nel piano economico finanziario di offerta e nello stabilire il corrispettivo d’appalto, inoltre, secondo le modalità di cui all’art. 43 del presente capitolato prestazionale e disciplinare d’oneri, per ogni frazione dovrà comunicare all’Autorità il ricavo della vendita, indicando le quantità e le ditte a cui sono stati conferiti i materiali oggetto della raccolta differenziata, nonché producendo ogni altra informazione e documentazione che l’Autorità riterrà acquisire.

In ogni caso gli eco-incentivi o i contributi erogati a vario titolo, da Enti Pubblici, associazioni, consorzi privati (esclusi i contributi CONAI che saranno di spettanza del concessionario) ed i proventi da sanzioni amministrative, saranno di esclusiva spettanza dell’Autorità, senza possibilità alcuna di rivalsa da parte del concessionario.

In altre parole, come confermato anche nella Relazione d’Ambito del 2009 (art.46- pagina 148) i benefici derivanti dal recupero delle frazioni differenziate sono di stretta pertinenza del gestore affidatario che, nella offerta con la quale si è aggiudicato l’appalto, ha detratto, dal costo complessivo, il ricavo da detto recupero. Per meglio spiegarci: più differenziamo e più guadagna la Monteco, mentre per noi i costi restano invariati!

Sanmichelesalentino01luglio2015edmondobellanova

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