51 interventi (di Edmondo Bellanova)

51 interventi su Facebook (alle ore 16:00 del 15 maggio 2015) sulla questione della nomina degli scrutatori nei seggi per il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia mi hanno meravigliato ed incuriosito e (avendo tempo da perdere!) ho voluto approfondire la normativa per meglio comprendere e  le varie prese di posizioni.

La discussione verte sostanzialmente sulla prerogativa vantata dal consigliere comunale CIRACI Antonio di nominare direttamente, sembra a puro titolo personale, un quarto dei componenti i seggi; mentre il Sindaco Presidente della Commissione elettorale comunale e gli atri due membri effettivi (Giovanni ALLEGRTINI e VITALE Antonio) hanno optato per la nomina dei restanti 18 membri con sorteggio tra tutti gli iscritti nell’albo comunale degli scrutatori.

Sull’opportunità del ”sorteggio” rispetto alla “nomina” è nata tutta la discussione che ha coinvolto almeno 12 sanmichelani, con la netta prevalenza di chi ritiene più saggio ed opportuno il sorteggio, anche per prevenire eventuali tentativi di strumentalizzazioni. 3 persone si dichiarano invece non scandalizzati dalla procedura della nomina “diretta” peraltro prevista dalla normativa vigente; gli atri 3 intervenuti esprimono  posizioni riguardanti il voto e la politica in termini più generali.

Avendo accertato posizioni spesso diametralmente contrapposte ho cercato di trovare i riferimenti normativi sul tema lasciando la valutazione etico morale a quanti sono intervenuti ed a quanti vorranno giudicare i comportamenti politici in discussione.

Allora, la nomina degli scrutatori in seno ai seggi elettorali è normata dall’art. 6 della legge 08.03.1989,n° 95 così come integrata e modificata dalle leggi n°120 del 1999, n°270 del 2005 e per ultimo dall’art. 1 comma 3/quinquies della legge n° 22 del 27.01. 2006.

Riporto, in allegato, i testi degli articoli in vigore che in buona sostanza sembra stabiliscono che l’assegnazione ai seggi degli scrutatori debba avvenire per “nomina”  e “all’unanimità” dei componenti la Commissione Elettorale. In assenza d’unanimità si procede alla votazione ed in caso di parità è eletto dello scrutatore con preferenza dell’anzianità maggiore.

Questo mi è sembrato di capire, ma non escludo che ci possano essere altre interpretazioni.

Alla luce di quando riportato sopra mi chiedo:

  • è legittimo procedere alla nomina degli scrutatori lasciano al singolo membro della Commissione la modalità  della procedura da usare?
  • se la legge prevede solo la nomina diretta e nominativa, con quale forza legislativa si può procedere al sorteggio (inizialmente previsto dall’art. 6 della legge 95/1989 )?
  • perché il Consiglio Comunale, contestualmente alla nomina della Commissione Elettorale Comunale, non procede all’approvazione di un regolamento per il funzionamento della stessa in modo da stabilire norme chiare e stabili, non soggette ad interpretazioni personali?

Per concludere devo comunque testimoniare che, da una rapida ricerca in internet, si evince  la tendenza della maggior parte dei comuni italiani al ricorso al sorteggio, mentre la nomina diretta sembra tuttora confermata e supportata dalla legge.

sanmichelesalentino15maggio2015edmondobellanova

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