Difesa dei consumatori: Garanzie nell’acquisto dei beni (di Michele Salonna)

Dott. Michele Salonna

A molti di noi è capitato di comprare un bene e subito dopo accorgersene  che non “funziona” e sentirsi dire dal venditore frasi di questo tipo: “Mi spiace, ma non possiamo sostituire il suo bene”. Oppure “ non è competenza nostra; non possiamo fare nulla; provi a rivolgersi al centro di assistenza convenzionato oppure al produttore”.

Dobbiamo, però, sapere che il legislatore è intervenuto potenziando  la tutela del consumatore con una normativa ad hoc, inserita nel codice del consumo, che integra la disciplina generale delle garanzie in caso di vendita dei beni e servizi.

I punti essenziali in materia di garanzie nell’acquisto dei beni sono i seguenti:

1)      Ai consumatori si applicano le norme del codice del consumo;

2)      La garanzia dura due anni per tutti i beni, un anno per l’usato e non può essere limitato;

3)      In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto in primo luogo alla riparazione o sostituzione, in secondo luogo alla riduzione del prezzo o restituzione dello stesso;

4)      I vizi devono essere comunicati entro due mesi dal verificarsi; se si presentano nei 6 mesi,  il consumatore non deve dimostrare nulla perché si presumono esistenti dall’origine, successivamente l’onere della prova spetta al consumatore; il periodo massimo per denunciare i vizi è 26 mesi dopo l’acquisto;

5)      Gli interventi sui beni acquistati devono essere garantiti dal venditore e non dal produttore;

6)      Non esiste il diritto di ripensamento se non per i beni acquistati fuori dai locali commerciali e vendita a distanza;

Questi sono alcuni punti fondamentali che devono sapere i cittadini consumatori; in caso avete voglia di approfondire date una lettura al proseguo dell’articolo.

Chi sono il consumatore ed il venditore?

L’art 3 lett.a del codice del consumo definisce il consumatorela persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, eventualmente svolta”.

Pertanto tutti noi siamo consumatori quando acquistiamo bene  non per la ns attività professionale, commerciale ecc.. Ad esempio un avvocato che acquista un compiuter per il figlio è un consumatore a cui si applica il codice del consumo; se lo acquista per il suo studio verrà meno il presupposto soggettivo per l’applicazione delle norme sulla vendita dei beni di consumo.

La legge definisce venditorequalsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale” conclude contratti di vendita, di appalto, di fornitura e, in generale, tutti i contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Cosa sono i beni di consumo?

La legge al riguardo è piuttosto lapidaria e così definisce il bene di consumo “qualsiasi bene mobile, anche da assemblare”; i beni di consumo sono i seguenti:

• gli animali vivi e i prodotti naturali;

• apparecchi elettronici in genere (ad esempio cellulari, computer);

• i mobili e gli elettrodomestici;

• le autovetture;

• le universalità di mobili: si tratta di una pluralità di cose mobili che appartengono ad una stessa persona e che hanno una  destinazione unitaria, i quadri di una biblioteca o i francobolli di una collezione;

• i beni usati: la norma li comprende espressamente nel suo ambito di applicazione e precisa che bisogna tenere conto del precedente utilizzo e dei difetti che non derivano dall’uso normale della cosa. La legge prevede che la garanzia possa essere ridotta, d’accordo tra le parti;

• gli oggetti venduti in saldo e durante le campagne promozionali.

Quali sono, invece, i beni che non devono essere considerati beni di consumo? Innanzitutto non rientrano in questa categoria i beni immobili. La legge fornisce un elenco tassativo, di cose escluse dalla disciplina della garanzia per difetto di conformità:

• i beni oggetto di vendita forzata o di vendita da parte delle autorità giudiziarie;

• l’energia elettrica, l’acqua e il gas, regolati da leggi speciali;

• Da specificare che parliamo di contratti di vendita e pertanto non si applica  nei contratti in cui non vi sia il trasferimento della proprietà, come per esempio il comodato (il contratto con cui un soggetto consegna all’altra una cosa perché la utilizzi per un determinato periodo di tempo con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta).

Il difetto di conformità

La conformità è il concetto essenziale su cui si fonda la garanzia, in quanto la garanzia scatta in caso di consegna di bene non conforme.

Ma cosa si intende per bene non conforme?

La nozione di conformità viene spiegata nell’art. 1519 ter Codice Civile, che prevede 4 circostanze che devono tutte coesistere perché il bene sia conforme a quanto ceduto.

“Art. 1519 ter: Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;

d) Sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Esclusione del difetto di conformità

Non sussiste il difetto di conformità quando:

  • il consumatore al momento dell’acquisto era a conoscenza del difetto. Si tratta di ipotesi in cui i difetti erano effettivamente noti al consumatore;
  • il consumatore non poteva ignorare con l’ordinaria diligenza il difetto del bene;
  • il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

RIMEDI

tutti i consumatori  che abbiano acquistato un bene di consumo non conforme, hanno diritto al ripristino della conformità del bene.

L’art. 1519 quater stabilisce, che in caso di consegna di bene non conforme il consumatore ha la possibilità di scegliere tra tre opzioni:

a) il diritto alla riparazione o sostituzione;

b) il diritto ad ottenere la riduzione del prezzo;

c) la risoluzione del contratto.

Tali rimedi accordati al consumatore sono esperibili anche in assenza di colpa da parte del venditore/produttore/ importatore.

Qualunque sia il rimedio scelto, al consumatore non devono essere addossate spese per il ripristino della conformità del bene; se il venditore dovesse chiedervi un contributo per i materiali, per la spedizione del bene al centro di assistenza, per il diritto di chiamata, per la manodopera, oppure un’indennità per l’uso del bene fino alla sua sostituzione con uno nuovo, bisogna rifiutare di pagare.

La riparazione o la sostituzione

In prima istanza il diritto di scegliere tra la riparazione, ossia il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto, e la sostituzione spetta prima al consumatore; tuttavia il codice del consumo prescrive che il rimedio scelto dal consumatore deve presentare alcuni caratteri:

  • non deve essere oggettivamente impossibile;
  • non deve essere eccessivamente oneroso: può essere definito eccessivamente oneroso il rimedio che impone al venditore costi assai più elevati, rispetto all’altro.

Riassumendo può dirsi che il diritto di scelta del rimedio, da parte del consumatore, in un primo momento è esercitabile nel rispetto delle seguenti regole:

  • se i due rimedi primari della riparazione e della sostituzione sono entrambi possibili e non eccessivamente onerosi, il compratore ha piena libertà di scelta tra i due;
  • qualora uno dei rimedi ripristinatori della conformità sia di impossibile attuazione o comporti costi irragionevoli, il consumatore sarà costretto a scegliere l’altro, sempre che, a sua volta, sia possibile e non eccessivamente oneroso.

In ogni caso, qualunque sia il rimedio prescelto, sul venditore gravano alcuni obblighi:

  • il ripristino della conformità deve essere adempiuto entro un “congruo” termine dalla richiesta, ossia in un lasso di tempo ragionevole;
  • le riparazioni o le sostituzioni non devono arrecare notevoli inconvenienti, diversi dal ritardo, al consumatore.

La risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo

Purtroppo,  non è detto che un bene riparato o sostituito funzioni poi perfettamente.

In generale, quando la riparazione o la sostituzione non hanno avuto esito positivo per il consumatore, la legge prevede la possibilità per quest’ultimo di ricorrere alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo.

In particolare, la legge prevede la possibilità per il consumatore di esigere altri rimedi quando la sostituzione e la riparazione:

  • sono impossibili o eccessivamente onerose
  • non sono state effettuate entro un termine ragionevole
  • dopo essere state effettuate hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Che cosa è la risoluzione?; si tratta di un rimedio che comporta lo scioglimento del contratto e la cessazione degli effetti, per cui tra le parti non esiste più alcun obbligo. Il consumatore deve restituire il bene di consumo e contestualmente il venditore deve restituire il prezzo pagato.

I difetti di conformità di lieve entità, ossia quelli che non pregiudicano l’utilizzo del bene e che non siano di notevole importanza per il consumatore, non danno diritto alla risoluzione.

  • la riduzione del prezzo: si tratta di un rimedio speciale che comporta la restituzione a favore del compratore di una parte del prezzo pagato.

Come viene determinata questa somma? La legge prevede che nella determinazione della somma da restituire occorre tenere in considerazione le residue possibili utilità del bene. Sarà, pertanto, necessario considerare l’utilizzo da parte del consumatore del bene difforme e, in proporzione, sarà diminuita l’entità della somma da restituire: si tratta di una valutazione da fare caso per caso tenendo in considerazione il tipo di bene di consumo, il tempo durante il quale è rimasto nella disponibilità del consumatore prima della manifestazione del difetto e il valore del bene e tutte le circostanze che possono aver influito sull’uso dello stesso.

I tempi per richiedere i rimedi

  • i l venditore è responsabile per i difetti di conformità dei beni di consumo che si manifestano entro il termine di due anni dalla consegna del bene;
  • i l consumatore, per avere diritto alla garanzia, deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto;
  • i l consumatore può fare la denuncia del difetto e promuovere in giudizio l’azione diretta a far valere il difetto di conformità nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

Questo termine non opera se il venditore ha volontariamente e consapevolmente nascosto il difetto al consumatore.

Inderogabilità dei diritti in tema di garanzia

A tutela dei diritti che spettano al consumatore la legge prevede che le relative disposizioni sono inderogabili: sono nulli, cioè non hanno alcun valore ed è come se non fossero mai esistiti, i patti tra le parti che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti che la legge riconosce al compratore nel caso in cui il bene si riveli non conforme al contratto, in un momento antecedente la comunicazione al venditore del difetto di conformità. Nemmeno con il consenso del consumatore è possibile limitare la durata biennale della garanzia.

Nel caso in cui un patto del genere sia concluso, il consumatore può farne valere la nullità: può farlo solo lui, e non il venditore, in quanto la garanzia è prevista esclusivamente a suo favore. Inoltre la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Le garanzie convenzionali

Si tratta di una garanzia convenzionale, cioè dell’impegno assunto dal venditore nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di un obbligo aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla garanzia e precisamente dell’impegno di andare incontro alle esigenze del compratore non soddisfatto dell’acquisto rimborsandogli il prezzo.

In alcuni casi i venditori e/o produttori offrono agli acquirenti garanzie supplementari tese a coprire rischi che non rientrano nell’ambito coperto dalla garanzia ordinaria per determinate categorie di beni.

Tutte le garanzie convenzionali sono supplementari, facoltative, non obbligatorie, volontarie ed eventuali, mai alternative né sostitutive di quella prevista dalla legge.

Per qualsiasi informazioni è possibile contattare lo scrivente  presso la sede in via XX settembre n.76 o al n. 0831966446.

Michele Salonna

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