San Michele Salentino: Istituzione Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ed approvazione del relativo Regolamento
Con deliberazione n. 26 del 29/07/2016 del Consiglio Comunale di San Michele Salentino è stato approvato l’istituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ed il relativo Regolamento al fine di gestire tutte le attività che perseguono finalità volte alla salvaguardia degli abitanti, all’integrità dei beni pubblici e privati, degli insediamenti e dell’ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o antropiche, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, coniugando l’impiego degli uffici e del personale comunale con quello del volontariato.
L’articolo 8 del Regolamento di istituzione del G.C.V.P.C. (Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile) definisce le modalità di adesione, la cui tempistica sarà resa nota dal Sindaco con un avviso pubblico:
1. L’ammissione al G.C.V.P.C. è subordinata alla presentazione di apposita domanda di adesione da inoltrare all’Autorità Locale di Protezione Civile (Sindaco).
2. Il Sindaco o suo delegato, dopo l’istruttoria della domanda da parte dell’ufficio di protezione civile, può, con insindacabile giudizio, accettarla o rifiutarla. Le persone facenti parte del gruppo sono individuate in un apposito elenco depositato presso il Comune.
3. Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l’adesione dei cittadini al G.C.V.P.C.
4. La definitiva iscrizione dei volontari ammessi nel registro dei partecipanti al G.C.V.P.C. può avvenire solo a seguito del superamento del corso di base in materia di protezione civile organizzato a cura del Comune.
5. I volontari ammessi al G.C.V.P.C. sono muniti di tesserino di riconoscimento completo di fotografia, rilasciato dal Comune, che ne certifichi le generalità, l’appartenenza al gruppo e la eventuale “specializzazione”.
6. I volontari ammessi al G.C.V.P.C. svolgono la propria attività, volontaria e gratuita, senza alcun vincolo di dipendenza subordinata dal Comune, eccetto quelli derivanti dall’applicazione della vigente normativa in materia di volontariato di protezione civile e sono tenuti a partecipare alle attività proposte dall’ufficio protezione civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
7. I volontari ammessi al G.C.V.P.C. non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, nessuna attività contrastante con le finalità indicate o finalizzata al proprio personale beneficio, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento.
8. È assolutamente vietata l’accettazione di compensi di qualsiasi natura.
9. I volontari del G.C.V.P.C. accettano, rispettano ed applicano le norme di cui al presente titolo.
10. L’ufficio di protezione civile, nel caso ne rilevi la necessità, può disporre, previa informativa argomentata al Sindaco, la sospensione temporanea, in via precauzionale, di quei volontari che disattendano le condizioni riportate nel presente titolo e nel caso di grave inosservanza può proporre al giudizio insindacabile del Sindaco l’eventuale esclusione del volontario dal G.C.V.P.C.
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