Raccolta firme per creare a San Michele Salentino una Cooperativa di comunità

Comunicato stampa – Favorire il protagonismo dei cittadini nella gestione dei servizi locali e nella valorizzazione dei territori. Il COMITATO SANMICHELE BENE COMUNE, da Giovedì 12/06/2014 a Giovedì 18/09/2014, darà avvio alla Raccolta Firme per chiedere all’Amministrazione Comunale di mettere in atto quanto previsto dalla “Legge Regionale n. 23 del 20/05/2014: Disciplina delle Cooperative di Comunità”.

Uno strumento efficace di lavoro e sviluppo per il bene comune, contro la crisi glocale, a favore di territori e persone, per dare risposte ai bisogni comuni creando lavoro e sviluppo locale, per mantenere il livello essenziale dei servizi e per curare e valorizzare il territorio. Uno strumento anticrisi per i piccoli Comuni, il luogo dove i cittadini si autorganizzano e collaborano con l’amministrazione pubblica, per valorizzare il bene comune, migliorare la qualità della vita, creare nuovo lavoro.

Per avviarci verso questo orizzonte di senso, abbiamo organizzato questa Raccolta Firme , aperta a tutti/e gli uomini/donne di buona volontà.
L’iniziativa si svolgerà dal 12/06/2014 al 18/09/2014.
Obiettivo minimo è la raccolta di firme/adesioni pari al 5% della popolazione residente (circa 320 soci) così come prevede la Legge.
La petizione/richiesta sarà presentata alle Autorità Locali ed all’intera cittadinanza, in una iniziativa pubblica da svolgersi a fine settembre 2014.

Si potrà firmare presso i Banchetti in piazza le domenica, ed al mercato il giovedì, ed allo sportello in via V. Veneto 45.

Sarà anche possibile sostenere e promuovere l’iniziativa e seguirne l’andamento sulla pagina/gruppo Facebook: SAN MICHELE BENE COMUNE e sul sito: www.paismundo.org.
Per Info.Tel. 3393126969 ,
mail: sanmichelebenecomune2012@gmail.com.

Un Commento a “Raccolta firme per creare a San Michele Salentino una Cooperativa di comunità”

  • midiesis:

    I punti più salienti della Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 23 (http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.htm&anno=xlv&num=66):

    Sono riconosciute “Cooperative di comunità” le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, e iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’articolo 2512 del Codice civile e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, che, valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capitale “sociale”.

    Le “Cooperative di comunità”, in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono essere costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste e i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.

    In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio delle cooperative di comunità:
    a. le persone fisiche;
    b. le persone giuridiche;
    c. le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la residenza o la sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa.

    Possono altresì assumere la qualifica di soci gli enti pubblici a partire dagli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità.

    La cooperativa di comunità deve avere un numero di soci, così come individuati all’articolo 3, che rispetto al totale della popolazione residente nella comunità di riferimento risultante dall’ultimo censimento ufficiale deve rappresentare:
    a. il 10 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 2 mila 500 abitanti;
    b. il 7 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti;
    c. il 3 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione oltre i 5 mila abitanti.

    Al fine di sostenere il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:
    a. finanziamenti agevolati;
    b. contributi in conto capitale;
    c. contributi in conto occupazione.

    In attuazione dell’articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione Puglia:
    a. disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni adottando appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinino i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell’ambito regionale;
    b. favorisce, insieme agli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all’esercizio della funzione pubblica mediante:
    1. la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali;
    2. il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
    c. riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
    d. individua i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi;
    e. mette a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali.

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